Art. 4.
(Incentivi all'autoimprenditorialità
e all'autoimpiego).

      1. Possono essere ammessi ai benefìci di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, relativi agli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, e che presentano progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

 

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